TASI: ma l’inquilino è davvero tenuto al pagamento?
La scadenza per il pagamento della prima rata della TASI nella maggior parte dei Comuni italiani (oltre 5mila tra cui Roma,Milano e Napoli) sta per giungere: mancano poco più di 2 settimane al 16 ottobre, la data entro cui dovrà essere pagato l’acconto del tributo sui servizi indivisibili.
Per Sesto San Giovanni la scadenza era il 16 giugno poi prorogata al 16 luglio.
Chi è il detentore?
Bisogna innanzitutto chiarire il fatto che il detentore è colui che utilizza l’abitazione ad un titolo diverso dalla proprietà (o da un qualsiasi altro diritto reale di godimento): come può essere ad esempio un inquilino o un conduttore.
Quanto paga il detentore?
Come si pone questa figura in relazione con la TASI? Esplorando il testo della Legge di Stabilità ci si imbatte nel comma 681, nel quale si afferma che titolare del diritto reale (possessore) ed occupante (inquilino) sono ambedue titolari di una autonoma obbligazione tributaria: nella fattispecie la norma stabilisce testualmente che “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 % dell’ammontare complessivo della TASI (…). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.
Pertanto l’inquilino paga una quota certamente inferiore alla metà del totale del tributo gravante sull’abitazione, nella quantità (compresa tra il 10 e il 30 per cento) stabilita dall’Amministrazione di riferimento nel Regolamento comunale. ATTENZIONE : Per quanto riguarda il comune di Sesto San Giovanni la Tasi si paga solo sulla prima casa e non sulla seconda, anche se quest’ ultima risulta locata.
E nel caso di una molteplicità di inquilini?
Nel caso di pluralità di conduttori (od affittuari) questi sono tenuti ad assolvere l’imposta solidalmente tra loro nei confronti dell’Amministrazione comunale: pertanto in teoria ciascuno di essi deve pagare l’intero importo del tributo. Ovviamente il pagamento dell’intera cifra da parte di uno solo dei detentori libera tutti gli altri dall’obbligazione: rimane salvo in questo caso il diritto del detentore pagante a rivalersi sugli altri in maniera proporzionale. L’ipotesi più percorribile nelle situazioni di molteplicità di inquilini rimane quella della suddivisione del tributo sulla base della superficie occupata da ciascun conduttore. In tal modo si evitano inutili equivoci e dannose confusioni.
A ciò va aggiunto che nel caso di utilizzo temporaneo dell’abitazione da parte della figura del detentore per un periodo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, questi non è tenuto al pagamento della quota di TASI.
( Dal portale di Ediltecnico.it )