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Studi in Italia ma lavoro all’estero: sì alle agevolazioni “prima casa” 15 dicembre 2025

Postato da Studio Minerva on 4 Febbraio 2026
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L’agevolazione “prima casa” continua ad allargare il proprio raggio di applicazione e diventa uno strumento concreto anche per chi ha costruito la propria carriera professionale fuori dall’Italia. Con la risposta n. 312 del 15 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto molto rilevante, confermando che i cittadini che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro possono acquistare un immobile in Italia usufruendo delle agevolazioni fiscali, anche senza dover stabilire la residenza nell’abitazione acquistata.
Il chiarimento nasce da un caso specifico, ma ha una portata generale. Il contribuente coinvolto, cittadino italiano iscritto all’AIRE e trasferito all’estero per ragioni lavorative, ha chiesto se fosse possibile acquistare una casa nel comune in cui aveva frequentato l’intero percorso scolastico e universitario, pur non trattandosi del comune di nascita e senza intenzione di trasferire lì la propria residenza. L’Amministrazione finanziaria ha fornito una risposta positiva, precisando che la normativa vigente già consente questa possibilità.
La disciplina di riferimento è contenuta nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, che regola l’imposta di registro applicata agli acquisti immobiliari. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 2023 hanno ampliato le condizioni per accedere alle agevolazioni, con l’obiettivo dichiarato di favorire l’acquisto di abitazioni in Italia da parte di chi si è trasferito all’estero per lavoro. In base a queste disposizioni, il beneficio può essere riconosciuto a chi dimostra di aver vissuto o lavorato in Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento e acquista l’immobile nel comune di nascita, in quello dell’ultima residenza oppure nel luogo in cui ha svolto la propria attività.
Uno degli elementi più interessanti riguarda proprio il concetto di attività. L’Agenzia delle Entrate, richiamando interpretazioni già consolidate, ha ribadito che il termine non si limita al lavoro retribuito ma comprende anche attività di studio, volontariato e attività sportive. Questo significa che un percorso scolastico o universitario completo può rappresentare un requisito sufficiente per ottenere l’agevolazione, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa.
Restano infatti alcuni vincoli fondamentali. L’acquirente non deve essere proprietario di immobili acquistati con le stesse agevolazioni e non deve possedere diritti reali su altre abitazioni situate nello stesso comune o sull’intero territorio nazionale. Tuttavia, rispetto al passato, viene meno uno degli obblighi più stringenti: per i residenti all’estero che si sono trasferiti per motivi lavorativi non è più necessario trasferire la residenza nel comune dove si trova l’immobile acquistato, né è richiesto che la casa venga destinata ad abitazione principale.
Questa interpretazione rafforza la volontà del legislatore di mantenere un legame concreto tra cittadini italiani e patrimonio immobiliare nazionale, agevolando chi, pur lavorando oltre confine, desidera investire o mantenere un punto di riferimento abitativo nel territorio italiano. La risposta dell’Agenzia rappresenta quindi un ulteriore passo verso una maggiore flessibilità nell’applicazione delle agevolazioni fiscali, riconoscendo l’evoluzione dei percorsi professionali e di vita che sempre più spesso si sviluppano su scala internazionale.
Per chi vive e lavora all’estero, la possibilità di acquistare un immobile in Italia con il trattamento fiscale agevolato rappresenta non solo un vantaggio economico, ma anche un’opportunità concreta di pianificazione patrimoniale e familiare, che può incidere positivamente sulle scelte di investimento e sul mantenimento di un legame stabile con il proprio territorio di origine o di formazione.

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