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Esecuzioni immobiliari 2020, novità nel decreto Milleproroghe

Postato da Raffaello on 17 Febbraio 2020
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Il debitore non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di trasferimento. Un principio che un emendamento a firma M5S estende anche alle espropriazioni in corso. Ma è davvero meglio così?

Circa un anno fa, con l’art. 18-bis del dl 162/2019, è stato introdotto il principio per cui un debitore in sofferenza che veda la propria casa pignorata non ne perde tuttavia l’uso se non dopo la pronuncia del decreto di trasferimento. Ciò per evitare che il debitore in questione potesse trovarsi dall’oggi al domani senza una dimora. Tale principio, con il decreto Milleproroghe approvato in commissione, viene esteso a tutte le espropriazioni in corso, non solo a quelle avviate da febbraio 2019, a modifica dell’articolo 4 del dl 135/2018, disponendo che i provvedimenti già emessi siano revocati.

Il M5S rivendica tale emendamento, sottolineando di aver “sempre segnalato l’assurdità di procedure esecutive che portano a far sloggiare in quattro e quattr’otto dai loro immobili cittadini e imprenditori sottoposti a procedura esecutiva. Già nel decreto semplificazioni siamo intervenuti modificando l’art. 560 del codice di procedura civile e prevedendo che quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. In altri termini il debitore, se l’oggetto dell’esecuzione è costituito dall’abitazione principale dove vive con la famiglia, ha la garanzia di potervi permanere fino alla vendita. Adesso, questa norma di tutela nei confronti di cittadini e imprenditori è estesa e si applica anche alle esecuzioni in corso al febbraio 2019. Un intervento che consentirà di evitare circa 100 mila sloggi”.

Tuttavia, tale provvedimento potrebbe rivelarsi un boomerang, dal momento che in questo modo l’immobile in oggetto perderà ulteriore valore sul mercato, non essendo subito disponibile e richiedendo tempistiche superiori per poter entrare nella proprietà effettiva di chi l’acquista. In questo modo il rischio di tentativi di vendita infruttuosi e di calo drastico dei prezzi diventa molto alto, secondo Confedilizia.

“L’approvazione dell’emendamento costituisce un grave rischio per il mercato delle aste giudiziarie”, – commenta infatti l’ente, secondo cui già la formulazione iniziale del 2019 “rappresentava un radicale stravolgimento della precedente impostazione normativa. Secondo il vecchio testo dell’art. 560, infatti, la permanenza del debitore nell’immobile oggetto di esecuzione forzata costituiva un’eventualità e avveniva a discrezione del giudice dell’esecuzione, che poteva autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile. E in questa prospettiva erano anche previste disposizioni – pure queste soppresse – che dettavano un procedimento semplificato e accelerato per la liberazione dell’immobile. Allo stato, invece, è la liberazione anticipata dell’immobile che rappresenta una mera eventualità, condizionata al verificarsi di una delle ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione del bene da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto di trasferimento”.

Con l’estensione del meccanismo a tutti i procedimenti in essere le conseguenze potrebbero essere ancor peggiori. “E’ un dato di comune esperienza, – commenta Confedilizia, – che un immobile occupato non sia particolarmente appetibile (richiedendo la sua liberazione diverso tempo) e venga, quindi, liquidato con maggior difficoltà. Il risultato è che con questa ulteriore modifica aumenteranno i tentativi di vendita e si ridurranno i prezzi di aggiudicazione, con minore soddisfazione non solo dei creditori, ma anche degli stessi debitori esecutati, cioè proprio dei soggetti che l’intervento di riforma si propone di favorire”.

Articolo da Idealista.it