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Eredi e Legatari

Postato da Raffaello on 12 Luglio 2019
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Possono essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità.

Il destinatario del testamento deve però essere esattamente indicato e quindi individuabile con precisione, pena la nullità della disposizione: la legge infatti stabilisce che la disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo, sia nulla.

A questo principio generale vi sono due eccezioni: sono infatti valide le disposizioni testamentarie a favore “dei poveri” e le disposizioni a favore “dell’anima”. Nel caso in cui il testatore abbia previsto un lascito a favore dei poveri, senza alcun riferimento all’istituto beneficiario, il lascito sarà devoluto all’ente Comunale per l’assistenza del luogo ove il testatore aveva il suo ultimo domicilio.

Qualora nel testamento siano presenti disposizioni a favore dell’anima, ossia lasciti consistenti in beni specifici, o somme di denaro quantificate, destinati alla celebrazione di messe, la legge tutela la disposizione trasformandola in un onere a carico dell’erede o del legatario.

La legge stabilisce che vi possano essere situazioni di “indegnità a succedere”: si tratta del caso in cui determinati soggetti non possono essere beneficiari di un testamento essendo responsabili di determinate azioni delittuose o riprovevoli (omicidio, grave calunnia), contro la persona defunta o dei suoi prossimi congiunti o avendo compiuto gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento (sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di testamento). L’indegno a succedere può essere riabilitato con una dichiarazione scritta espressa dal testatore stesso.

Eredi e legatari

L’art. 588 del codice civile stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, siano a titolo universale e attribuiscano la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.

E’ quindi erede chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso.

E’ legatario invece colui che acquista diritti patrimoniali specifici.

La distinzione tra erede e legatario è sostanziale, in quanto l’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi, e quindi risponde dei debiti ereditari.

A volte l’attribuzione della qualifica di erede piuttosto che di legatario può essere controversa. Si può per esempio presentare il caso in cui il testamento, pur contenendo disposizioni specifiche, istituisca il beneficiario quale erede e non quale legatario, se risulta che il testatore ha inteso attribuire quei beni quale quota del patrimonio.
Si può inoltre presentare il caso in cui nel testamento i termini “eredità” e “legato” siano usati impropriamente: in tale situazione la sostanza prevale sulla forma, contano cioè le reali volontà del testatore.

Persone interposte

A tutela della libertà testamentaria la legge individua coloro i quali non hanno la capacità di ricevere per testamento.

Il sospetto che alcuni soggetti siano nella possibilità di influenzare la volontà testamentaria, porta a stabilire, a priori, le persone che non possono essere destinatari di attribuzioni testamentarie.

Più precisamente sono incapaci a ricevere per testamento:

  • il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico nonché i testimoni o l’interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.);
  • il tutore o il protutore (art. 596c.c.), fatto salvo il caso in cui il tutore o il protutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella, o coniuge del testatore;
  • la persona che ha scritto il testamento segreto, salvo espressa approvazione scritta del testatore ( art. 598 c.c.);
  • il notaio che ha ricevuto il testamento segreto in plico non sigillato.

Le disposizioni testamentarie a favore dei soggetti sopra menzionati devono ritenersi affette da nullità (art. 599 c.c). 
Sono altresi nulle le disposizioni favore di persona che possa considerarsi “interposta”, vale a dire di persona che abbia l’incarico segreto di trasferire i beni al soggetto incapace di ricevere per testamento.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

Fonte: http://www.successione-testamento.it

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